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D. 18/06/1992 n. 50Art. 30 1. Se i candidati offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'autorità può richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi. 2. Ad ogni candidato o offerente può essere richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese nel quale esso è stabilito, in uno dei registri professionali o commerciali di cui al paragrafo 3 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato a norma di detto paragrafo. 3. I pertinenti registri professionali o commerciali o le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente: - in Belgio, il "Registre du commerce-Handelsregister" e gli "ordres professionnels - Beroepsorden"; - in Danimarca, l'"Erhvers- og Selskabsstyrelsen"; - in Germania, lo "Handelsregister", lo "Handwerksrolle" e il "Vereinsregister"; - in Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato IA il registro professionale "Phiewo Pelethtwn", nonché il "Phtewo Tenikwn Pelewn"; - in Spagna, il "Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda"; - in Francia, il "Registre du commerce" ed il "Répertoire des métiers"; - in Italia, il "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" od il "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato" o il "Consiglio nazionale degli ordini professionali"; - in Lussemburgo, il "Registre aux firmes" ed il "Rôle de la Chambre des métiers"; - nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister"; - in Portogallo, il "Registro nacional das Pessoas Colectivas"; Nel Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi può venir richiesto di fornire un certificato rilasciato dal "Registrar of companies", o dal "Registrar of Friendly Societies", ovvero, qualora esso non ottenga tale certificato, di un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale. Art. 31 1. In linea di massima, la prova della capacità finanziaria ed economica del prestatore di servizi può venir fornita mediante una o più delle seguenti referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie o prova di un'assicurazione contro i rischi d'impresa; b) la presentazione del bilancio o di estratti dello stesso, qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto societario del paese nel quale il prestatore di servizi è stabilito; c) una dichiarazione del fatturato globale dell'impresa e del fatturato per i servizi cui si riferisce l'appalto, relativa ai tre ultimi esercizi finanziari. 2. Le amministrazioni precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, la referenza o le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le eventuali altre referenze da presentare. Se per giustificati motivi il prestatore di servizi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione, è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che l'amministrazione stessa ritenga appropriato. Art. 32 1. La capacità dei prestatori ad eseguire servizi può venir valutata, in particolare, con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità. 2. La prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi può venir fornita mediante uno o più dei seguenti mezzi, a seconda della natura, della quantità e dello scopo dei servizi da prestare; a) l'indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa ed in particolare della o delle persone responsabili della prestazione dei servizi; b) la presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi: -nel caso di servizi prestati ad amministrazioni, tale prova deve assumere la forma di certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente; -nel caso di servizi prestati a privati, l'effettiva prestazione va certificata dall'acquirente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarata dal prestatore di servizi; c) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non facciano direttamente capo al prestatore di servizi, e in particolare di quelli responsabili per il controllo della qualità; d) una dichiarazione relativa al numero medio annuo di dipendenti del prestatore di servizi ed al numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; e) una dichiarazione relativa agli strumenti, al materiale od alle apparecchiature tecniche di cui il prestatore di servizi dispone per prestare i servizi in questione; f) una descrizione delle misure prese dal prestatore di servizi per garantire la qualità, e dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone; g) qualora i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione o per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui il prestatore di servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta, in merito alle capacità tecniche del prestatore di servizi e, se necessario, alle infrastrutture di cui dispone a fini di studio e di ricerca e alle misure che prende ai fini del controllo della qualità; h) l'indicazione della quota del contratto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare. 3. L'amministrazione precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, quali sono le referenze da presentare. 4. Le informazioni di cui all'articolo 31 ed ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo devono limitarsi all'oggetto dell'appalto. Le amministrazioni tengono nel debito conto gli interessi legittimi dei prestatori di servizi per quanto riguarda la tutela dei loro segreti tecnici o commerciali. Art. 33 Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29 000 e certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le amministrazioni riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Si ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, nel caso dei prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. Art. 34 Nei limiti di quanto disposto dagli articoli da 29 e 32, le amministrazioni possono invitare i prestatori di servizi a integrare o chiarire i certificati ed i documenti presentati. Art. 35 1. Gli Stati membri che dispongano di elenchi ufficiali di prestatori di servizi riconosciuti devono adeguarli alle disposizioni dell'articolo 29, lettere da a) a d) e g) e degli articoli da 30 a 32. 2. I prestatori di servizi iscritti in elenchi ufficiali possono per ogni appalto presentare all'amministrazione un certificato d'iscrizione rilasciato dalla competente autorità. Detto certificato indica le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco e la classificazione attribuita nello stesso. 3. L'iscrizione di un prestatore di servizi in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni degli altri Stati membri una presunzione d'idoneità alla prestazione di servizi, corrispondente alla classificazione di un prestatore di servizi soltanto rispetto all'articolo 29, lettere da a) a d) e g), nonché all'articolo 30, all'articolo 31, lettere b) e c) e all'articolo 32, lettera a). I dati risultanti dall'iscrizione in un elenco ufficiale non possono essere contestati. Per quanto riguarda tuttavia il pagamento dei contributi di sicurezza sociale, a qualsiasi prestatore di servizi iscritto può essere richiesto un certificato aggiuntivo ogniqualvolta venga proposto un appalto. Le amministrazioni degli altri Stati membri applicano le disposizioni precedenti soltanto ai prestatori di servizi stabiliti nello Stato membro che tiene l'elenco ufficiale di cui trattasi. 4. Per l'eventuale iscrizione dei prestatori di servizi degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, non si possono esigere altre prove e dichiarazioni oltre a quelle richieste ai prestatori di servizi nazionali né, in ogni caso, prove e dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 29 a 33. 5. Gli Stati membri che dispongono di elenchi ufficiali sono tenuti a comunicare agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande d'iscrizione possono essere presentate. Art. 36 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali riguardanti la rimunerazione di particolari servizi, i criteri sui quali l'amministrazione si fonda per l'aggiudicazione degli appalti sono: a) qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, vari criteri relativi all'appalto quali ad esempio qualità, merito tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, assistenza tecnica e servizio post vendita, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione, prezzo; b) unicamente il prezzo più basso. 2. Qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni enunciano, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri d'aggiudicazione di cui esse prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita. Art. 37 Se, per un determinato appalto, talune offerte presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione, prima di poter eventualmente respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione che essa considera pertinenti e verifica detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. L'amministrazione può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare il servizio, oppure l'originalità del servizio proposto dall'offerente. Coi documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse. Art. 38 Il calcolo dei termini è compiuto conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini. Art. 38-bis Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono ai paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in prosieguo denominato "accordo". A tale fine gli Stati membri si consultano nell'ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell'accordo. Art. 39 1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di servizi stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente. |
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